Dispositivo dell’art. 151 c.c.
Separazione dei coniugi
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole12.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio3.
Fonti:
- Codice Civile
- LIBRO PRIMO – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
- Titolo VI – Del matrimonio
- Capo V – Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
- Titolo VI – Del matrimonio
- LIBRO PRIMO – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Ratio Legis
La norma rappresenta un’importante innovazione rispetto alla disciplina antecedente alla riforma della materia, intervenuta nel 1975. Affinché possa essere disposta la separazione personale, infatti, non è più necessario dimostrare la colpa di uno dei coniugi. Il presupposto indispensabile è costituito, oggi, dall’intollerabilità della convivenza, cioè da una situazione che non dipende necessariamente dal comportamento di uno dei coniugi. Il giudice è tenuto ad accertare che la convivenza sia diventata effettivamente insostenibile. Questa valutazione va fatta tenendo conto sia del valore oggettivo dei fatti che sono posti a fondamento della richiesta di separazione, sia dell’importanza che gli stessi assumono in relazione alle particolari condizioni dei coniugi (si pensi, soprattutto, alla loro educazione e all’ambiente in cui vivono).
Note
L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento [v. 156] nonché la perdita dei diritti successori [v. 548 2 e 585 2].
Il grave pregiudizio della prole costituisce, secondo alcuni, una manifestazione dell’intollerabilità della convivenza dei coniugi; secondo altri, invece, deve essere configurato come un motivo autonomo di separazione dei coniugi. ↩
Il procedimento per la separazione giudiziale è suddiviso in due fasi: la prima si svolge davanti al Presidente del tribunale che è tenuto a realizzare un tentativo di conciliazione (per il quale è necessaria, ovviamente, la presenza personale dei coniugi, che possono farsi assistere dai loro difensori). Se esso non ha esito positivo (come accade nella maggior parte delle ipotesi), il Presidente dispone i provvedimenti urgenti e provvisori. Solitamente essi hanno ad oggetto l’autorizzazione a cessare la coabitazione, la fissazione di un assegno di mantenimento (a carico del coniuge sul quale gravavano gli oneri economici del matrimonio) e l’affidamento dei figli minori. È possibile che il Presidente autorizzi i coniugi a proseguire la convivenza sotto lo stesso tetto, quando essi si trovino nell’impossibilità economica di reperire due alloggi distinti. Il Presidente del tribunale può anche invitare i coniugi ad abbandonare il procedimento di separazione giudiziale per adottare quello di separazione consensuale, allo scopo di favorire una più rapida conclusione del procedimento. Dopo la pronunzia dei provvedimenti presidenziali, le parti sono rimesse dinanzi al giudice competente per l’istruzione della causa (cioè per l’acquisizione degli elementi di prova necessari al giudizio). Il procedimento si svolge, successivamente, secondo le regole generali del processo di cognizione. ↩
La separazione viene addebitata al coniuge che abbia violato i doveri derivanti dal matrimonio nel caso in cui la sua condotta abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza oppure abbia recato grave pregiudizio all’educazione della prole. Le cause più frequenti di addebito della separazione sono costituite dai maltrattamenti e dall’omissione dell’assistenza morale e materiale. Per quanto riguarda l’infedeltà coniugale, essa deve essere valutata in relazione alle modalità concrete con cui si è realizzata. Si tiene conto, soprattutto, della pubblicità che essa ha avuto e del discredito sociale prodotto nei confronti dell’altro coniuge. Per tale motivo, in alcuni casi l’addebito è stato disposto per il semplice fatto di avere creato una situazione di adulterio apparente (cioè una serie di circostanze che, osservate dall’esterno, facciano presumere l’esistenza di una relazione extraconiugale).
L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento [v. 156] nonché la perdita dei diritti successori [v. 548 2 e 585 2].