L’eventuale addebito della separazione

 


Premesso che il dato oggettivo dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia della separazione giudiziale, uno dei due coniugi ha la facoltà di chiedere al giudice di accertare che la crisi è stata determinata dal comportamento dell’altro.

Nel caso in cui, infatti, l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito. Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza, tuttavia, ai fini dell’addebitabilità in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione in commento sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.

Il comportamento di ciascuno, peraltro, dovrà essere valutato in raffronto con quello dell’altro, al fine di individuare eventuali situazioni di reazioni, immediate e non eccessive, rispetto a negligenze dell’altra parte.

Fonte: Studio Cataldi

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