
Come
scegliere un'agenzia investigativa.
Innanzi tutto
gl'investigatori che fanno parte dell' agenzia devono essere
autorizzati dalla Prefettura, questo è un requisito
basilare per svolgere tale professione, esigete di
visionare la licenza con il rinnovo annuale, deve essere
affissa in maniera visibile all'interno dell'ufficio.
Diffidate
da pseudo investigatori che pubblicizzano come recapito un
numero di telefono cellulare e non dispongono di un
indirizzo dettagliato dove è collocata l'agenzia
investigativa.
L'esperienza sul campo è un requisito molto importante,
cercate di capire la
professionalità e la competenza sull'eventuale
svolgimento dell'indagine.
Per il calcolo del prezzo dell'indagine un' investigatore
serio deve attenersi alle tariffe comunicate alla
Prefettura di competenza, esigete sempre di visionare le tariffe,
che per legge devono essere esposte all'interno
dell'ufficio, ben visibili.
Al primo appuntamento diffidate da coloro che Vi invitano su
posti differenti
dall'ufficio o peggio ancora da individui che si
appoggiano ad altri uffici con personale estraneo che
nulla centra con l'agenzia investigativa e che potrebbe far
divulgare ovunque i Vostri problemi riservati.
DIFFIDATE
Da chi Vi illustra l'impiego per l'indagine di
tecnologia vietata come l'uso di
localizzatori GPS satellitare, intercettazioni
ambientali o telefoniche,
accesso a tabulati telefonici, accesso a banche dati
riservate
o all'impianto di software spia nel cellulare del
partner etc.
Tale pratiche oltre ad non essere valide in sede giudiziaria
Vi potrebbero mettere seriamente nei guai rendendovi
complici di gravi
reati severamente puniti dalle leggi in vigore
per poi rispondere di persona
dei danni perpretati.
CODICE DEONTOLOGICO
Considerata la rilevanza dell’attività di investigatore
privato, nel cui ambito vanno annoverate altresì le figure
dell’informatore commerciale e dell’operatore di
sicurezza ed al cui esercizio accedono le persone munite di
specifici requisiti espressamente previsti dalla legge,
previa apposita autorizzazione di polizia. Considerata,
inoltre, la delicatezza delle singole operazioni effettuate
nello svolgimento della attività investigativa, le quali
spesso comportano l’ingerenza, con le informazioni
assunte, nella sfera privata del destinatario della
medesima, con evidenti ripercussioni di carattere giuridico
ed etico. Vista, peraltro, la nuova normativa assunta dal
Legislatore Italiano, il quale, in applicazione di una
direttiva comunitaria, ha regolamentato e tutelato la
riservatezza (c.d. privacy) delle persone fisiche e
giuridiche, introducendo notevoli limiti all’utilizzo dei
dati personali. Ritenuta, conseguentemente, la necessità di
stabilire regole omogenee per la categoria professionale
degli investigatori privati ad integrazione delle norme
previste sia dal T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/1931 ed al
relativo Regolamento di Esecuzione, sia dalla L. 675/1996.
Viste le disposizioni previste dagli artt. 134 - 137 del
R.D. n. 773/1931, dagli artt. 257 e ss. del Regolamento di
Esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza,
del D.L.vo n. 271 del 28 luglio 1989 e degli artt. 38 e 222
delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie
del Codice di Procedura Penale nonché quelle stabilite
dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dai successivi
provvedimenti del Garante - tra cui quello assunto in data
27 novembre 1997 b, 2/1997 "Autorizzazione al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
de 29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del
29.12.1997. La Federpol - Federazione Italiana degli
Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni
Commerciali e per la Sicurezza -, associazione professionale
a carattere nazionale rappresentativa degli interessi dei
titolari di autorizzazioni governative, ai sensi degli artt.
134 e ss. del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza e
38 e 222 delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e
Transitorie del Codice di Procedura Penale adotta il
seguente Codice deontologico. L’attività professionale di
Investigatore privato, nella sua più ampia accezione, è
improntata alla scrupolosa osservanza delle regole
fondamentali di integrità morale, responsabilità
professionale e riservatezza oltre il normale rispetto di
tutte le leggi vigenti.
Capo 1
Principi generali
Titolo I
Affidamento ed integrità morale
Art. 1 L’investigatore privato, nell’esercizio
dell’attività professionale, deve osservare
scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità,
sensibilità e alta professionalità, anche fuori
dall’ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile
condotta, posto che nell’esplicare il delicato compito
affidatogli dal cliente, l’investigatore non compie solo
atti di interesse privato ma anche una precipua funzione
sociale di pubblica utilità, affiancandosi, nei casi
previsti dalla Legge, alle Forze dell’Ordine.
Art. 2 Assume particolare rilievo il comportamento che
l’investigatore deve tenere nei confronti del Cliente:
costituisce suo primo dovere quello di informare
quest'ultimo su tutte le norme che regolano l’attività
investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti
dall’azione svolta dall’operatore, con particolare
riferimento alle disposizioni stabilite dalla Legge n.
675/1996.
Art. 3 L’atteggiamento che l’investigatore privato deve
tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini
o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massima
disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti
previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli organi a
cui l’investigatore è sottoposto al controllo deve
prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti
necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività
investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in
cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di
giustizia.
Art. 4 Il titolare della licenza nonché i suoi
collaboratori, previamente segnalati alla Prefettura di
competenza, devono sempre assolvere i propri doveri
professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando
sempre ed in ogni caso di commettere atti limitativi della
libertà individuale. In particolare, gli stessi,
nell’essere tenuti alla massima riservatezza sulle
informazioni acquisite nell’esercizio della attività
investigativa, devono provvedere all’osservanza scrupolosa
delle disposizioni previste dalla L. 675/1996 concernente la
tutela della privacy.
Art. 5 Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia
professionale, l’investigatore privato deve rappresentare
e/o difendere il suo cliente in maniera tale che il suo
interesse prevalga sul proprio e su quello di un collega o
di terzi in generale; se egli non ritiene di essere in grado
di assolvere all’incarico assunto, deve rinunciare
espressamente all’incarico.
Titolo II
Segreto Professionale
Art. 6 Dovere fondamentale dell’investigatore,
soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla
privacy richiamata all’art. 4, è quello di informare il
Cliente sulla segretezza delle informazioni acquisite nei
confronti del destinatario dell’investigazione, nei casi
in cui è esentato dall’informare quest'ultimo di essere
in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere
edotto il committente quando lo stesso è esonerato dal
richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento
dei dati acquisiti.
Art. 7 Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa
osservanza delle disposizioni stabilite dalla Legge n.
675/1996, i rapporti che deve tenere l’investigatore
privato con la stampa, televisiva o giornalistica, devono
essere improntati al rispetto ed alla tutela della
riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del
proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è
tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza,
l’investigatore privato deve, comunque, valutare molto
attentamente le conseguenze che possono derivare dalla
notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il
rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai
lesive della dignità professionale di un altro collega o
dell’intera categoria.
Art. 8 Ogni forma di pubblicità commerciale è libera,
l’investigatore privato può intraprendere ogni iniziativa
che ritenga più opportuna per pubblicizzare la propria
attività; non sono ammesse né forme di pubblicità
fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni professionali
non rientranti nell’ambito del titolo di polizia
rilasciato all’investigatore privato, né forme di
pubblicità cd. ingannevole, tali da indurre la Clientela a
ritenere possibili prestazioni che non possono essere
espletate legittimamente dall’intestatario del titolo di
polizia. Ogni abuso sarà perseguito in sede civile e penale
ed attraverso l’azione disciplinare così come prevista
dal presente codice negli articoli che seguono.
Titolo III
Conferimento ed estinzione del mandato
Art. 9 Il titolare dell’autorizzazione di polizia non
può delegare ad altri la direzione dell’attività
investigativa; nel caso in cui si avvalga dell’opera di
collaboratori deve impartire puntuali direttive ed
indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle
investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun
motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza
l’assenso dell’investigatore privato.
Art. 10 L’investigatore privato può usufruire
dell’operato di un collega per lo svolgimento di incarichi
particolarmente complessi e previa comunicazione al
Committente che deve esprimere il proprio consenso, anche in
ordine al compenso per la prestazione effettuata dal collega
collaboratore.
Art. 11 L’investigatore, prima di accettare un incarico
professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi
di incompatibilità rispetto ad altri servizi
precedentemente assunti; in particolare deve verificare la
sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari
Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli
incarichi conferitigli.
Art. 12 Data la natura di attività di libero
professionista, l’investigatore privato deve mantenere una
posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando
aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi
natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi
condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto
meno alterare il risultato della prestazione al fine di
favorire l’organismo al quale appartiene.
Art. 13 L’investigatore privato, che è tenuto ad ottenere
un esplicito mandato dal Committente che tenga soprattutto
conto delle disposizioni previste dalla Legge n. 675/1996,
deve rinunciare all’incarico quando lo stesso risulta
contrario a leggi o regolamenti ovvero comporti
l’espletamento di servizi espressamente vietati dalle
leggi vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale
svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
Art. 14 L’investigatore privato non può accettare
l’incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza sulle
informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di essere
violata o quando la conoscenza da parte dell’investigatore
degli affari del vecchio Cliente avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 15 Le norme di cui sopra sono ugualmente applicabili
nel caso di esercizio della professione in forma societaria
suscettibile, comunque, di far nascere uno dei conflitti di
interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14. Art. 16
L’investigatore privato non può utilizzare, per nessun
motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio
ufficio, meno che mai al fine di trarre per sé o per altri
un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve
essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà
professionale, soprattutto quando la natura delle
informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.
Titolo IV
Determinazione del compenso
Art. 17 L’investigatore privato è tenuto a
rispettare, nello stipulare i contratti di prestazione
professionale, i limiti tariffari previsti dalle tabelle,
debitamente affisse alla visione del pubblico nella sede
dell’Istituto, approvate dalla Prefettura di competenza,
al fine di evitare forme di concorrenza sleale.
Art. 18 L’onorario richiesto dall’investigatore privato
deve essere illustrato al Cliente in tutte le sue voci e
deve essere equo e pienamente giustificato.
Art. 19 L’investigatore non deve concludere patti con i
quali il compenso sia riferibile al risultato ottenuto; in
particolare non deve stipulare accordi con il Cliente che
obbligano quest'ultimo a riconoscere all’investigatore una
parte del risultato, sia esso somma di denaro o qualsiasi
altro bene o valore conseguito a conclusione dell’attività
investigativa.
Art. 20 Quando l’investigatore privato richiede il
versamento di un acconto sulle spese e/o sulle tariffe
applicate, questo non deve andare al di là di una
ragionevole stima dei prezzi legittimamente praticati, in
base al tariffario approvato dalla competente Prefettura, e
dei probabili esborsi richiesti dalla natura dell’incarico
investigativo.
Art. 21 Non è assolutamente ammesso dividere i compensi
derivanti dall’incarico investigativo con persone che non
siano anch'esse persone appartenenti alla categoria
professionale.
Art. 22 L’art. 21 non si applica per quanto riguarda le
somme o corrispettivi di qualsiasi natura versati da un
investigatore privato agli eredi di un collega deceduto o a
un collega che si sia ritirato nel caso di suo subingresso,
quale successore nelle pratiche già seguite da tale
collega.
Titolo V
Assicurazione per la responsabilità professionale
Art. 23 Non è obbligatorio ma sicuramente auspicabile
che, a garanzia dell’attività esercitata,
l’investigatore privato, oltre la cauzione versata alla
Prefettura di competenza al momento del rilascio del titolo
di polizia, stipuli apposita assicurazione per la propria
responsabilità professionale entro i limiti ragionevoli,
tenuto conto della natura e della portata dei rischi che si
assume nel corso della sua attività..
Titolo VI
Rapporti con la Prefettura e la Questura territorialmente
competente
Art. 24 L’investigatore privato deve esplicare le
attività per le quali ha ottenuto espressamente
l’autorizzazione di polizia, che è tenuto a rinnovare
annualmente, seguendo le direttive impartitegli dalla
Prefettura competente territorialmente, attenendosi, altresì,
alle leggi vigenti in materia.
Art. 25 L’investigatore privato, titolare della licenza ex
art. 134 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, è
tenuto a dirigere personalmente l’attività, per la quale
risponde nei confronti dei terzi e delle Amministrazioni
addette al suo controllo, non potendo in alcun modo delegare
nessuno a tali compiti.
Art. 26 L’investigatore privato deve, in particolare,
annotare sul registro delle operazioni giornaliere, la cui
tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 135 T.U.L.P.S. e
del relativo Regolamento di esecuzione, previamente vidimato
dalla Autorità di Polizia competente: A) il nome, la data e
luogo di nascita delle persone per le quali gli affari o le
operazioni sono compiute. B) la data e la specie delle
medesime, l’onorario convenuto e l’esito
dell’operazione. C) gli estremi del documento di identità
o di altro documento avente valore equipollente.
Art. 27 Costituisce un dovere dell’investigatore prestare
la sua opera a favore dell’Autorità di P.S. che ne faccia
apposita richiesta, aderendo, altresì, a tutte le istanze
dalla stessa rivoltegli anche ai fini del controllo
sull’attività dall’investigatore privato.
Art. 28 L’investigatore privato deve, prima di assumere
personale addetto alla collaborazione nell’esercizio
dell’attività professionale, provvedere a comunicare alla
Prefettura territorialmente competente i singoli nominativi,
la quale ne prenderà atto.
Art. 29 Il Questore è istituzionalmente preposto al
controllo operativo sul corretto esercizio dell’attività
dell’investigatore privato, il quale è tenuto a prestare
la massima collaborazione nel caso di richieste ed ispezioni
di controllo.
Titolo VII
Rapporti tra Investigatori Privati
Art. 30 Lo spirito di colleganza esige un rapporto di
fiducia tra gli investigatori privati nell’interesse dei
loro Clienti; esso non deve mai porre gli interessi degli
investigatori privati in contrasto con quelli di giustizia,
soprattutto quando opera nell’esercizio dell’attività
investigativa per la difesa penale.
Art. 31 L’investigatore privato riconoscerà come colleghi
tutti gli investigatori che hanno ottenuto la prescritta
autorizzazione di polizia rilasciata dalla Prefettura di
competenza. Art. 32 Data la natura estremamente delicata
dell’attività esercitata dall’investigatore privato,
tutte le
comunicazioni tra i colleghi sono da considerarsi
confidenziali. Ciò significa che l’investigatore privato
non rileva le comunicazioni a terzi e non trasmette copia
della corrispondenza stessa al suo Cliente; quando tali
comunicazioni sono fatte per iscritto devono portare,
comunque, la dicitura "confidenziale".
Art. 33 Nel caso in cui il destinatario non sia in grado di
dare alla corrispondenza il carattere
"confidenziale" sarà tenuto a rinviarla al
mittente senza rivelarne il contenuto.
Art. 34 L’investigatore privato non può richiedere un
compenso o quant'altro ad un suo collega né ad un terzo né
accettare un onorario per avere indirizzato o raccomandato
un cliente.
Art. 35 L’investigatore privato non può, altresì,
versare ad alcuno un compenso o quant'altro quale
contropartita per la presentazione di un cliente.
Art. 36 L’investigatore privato non può assumere un
incarico investigativo od informativo se è a conoscenza del
fatto che il potenziale cliente è già assistito
professionalmente da un collega, a meno che il committente
(cliente) non lo sollevi espressamente da tale obbligo nel
mandato ovvero che il collega comunichi di aver rinunciato
al servizio.
Art. 37 L’investigatore privato nel caso in cui
sostituisce un collega in un servizio investigativo od
informativo, deve previamente dare comunicazione a
quest'ultimo ed essersi assicurato che sono state prese
tutte le disposizioni necessarie per il regolamento delle
spese e dei compensi dovuti al sostituito. Questo obbligo
non rende, tuttavia, l’investigatore privato responsabile
per il pagamento del compenso al suo predecessore.
Art. 38 Se debbono essere effettuati dei servizi urgenti
nell’interesse del Cliente, prima che possano essere
espletate le formalità previste dall’art. 37,
l’investigatore privato ha il potere-dovere di farlo a
condizione però d'informare immediatamente il collega che
egli ha sostituito.
Art. 39 L’investigatore privato incaricato di affiancarsi
ad un collega in un determinato servizio deve informare
quest'ultimo. Le norme del suddetto codice deontologico
sono, avvenuta l’approvazione da parte degli organi
direttivi centrali, immediatamente operative nei confronti
dei singoli associati alla Federpol, i quali sono tenuti al
loro rigoroso rispetto. In caso di inosservanza delle
disposizioni sopra elencate, gli associati saranno
sottoposti al procedimento disciplinare di seguito indicato.
Procedimento
disciplinare
Art. 40 I provvedimenti disciplinari che possono essere
adottati nei confronti degli associati, in caso di
violazione delle norme comportamentali descritte nel
presente codice sono: A) Richiamo scritto: che consiste in
un richiamo in ordine alla violazione compiuta e
l’avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi. B)
Censura: consistente in una formale dichiarazione della
violazione e del conseguente biasimo. C) Sospensione: ovvero
l’inibizione, per un tempo non inferiore a due mesi e non
superiore ad un anno dalla qualità di associato con la
relativa impossibilità di partecipare alle attività
sociali. D) Espulsione: consistente nella perdita definitiva
della qualità di associato e nella conseguente
cancellazione dal libro dei soci.
Art. 41 E' possibile altresì comminare la sospensione
cautelare, la quale costituisce un particolare strumento col
quale l’associato temporaneamente viene sospeso dalla sua
qualità, nel caso in cui lo stesso viene a trovarsi nelle
seguenti condizioni: 1) ricoverato presso l’ospedale
psichiatrico o in casa di custodia o cura. 2) sottoposto
all’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva
di cui all’art. 25 c.p. ovvero all’applicazione
provvisoria di una pena accessoria o di una misura di
sicurezza.
Art. 42 Può essere altresì comminata la sospensione
cautelare nel caso in cui l’investigatore privato
associato sia sottoposto a sorveglianza speciale, ovvero sia
destinatario di un mandato od ordine di arresto.
Art. 43 Il richiamo scritto può essere inflitto quando
l’investigatore privato associato, nel violare una delle
disposizioni del presente codice, dimostra superficialità e
negligenza tale, comunque, da non arrecare danni a terzi
(Cliente, collega o quant’altro).
Art. 44 La censura può essere determinata nel caso di più
violazioni che rientrano nel richiamo scritto avvenute nel
corso di due anni, se di diversa specie, di un anno nel caso
di violazione della medesima specie.
Art. 45 La sospensione riguarda, invece, comportamenti
violativi delle norme del presente codice frutto di attività
dolosamente diretta ad arrecare ad altri un ingiusto danno
e/o arrecare a sé o ad altri un indebito profitto o utilità.
Art. 46 L’espulsione può avvenire nei casi in cui
l’associato, oltre ad aver compiuto più atti volutamente
ed intenzionalmente violativi delle disposizioni sopra
riportate, adotti comportamenti in aperto contrasto con i
doveri di associato o che comunque arrechino danno e
pregiudizio all’immagine della Federpol; può essere,
altresì, espulso l’associato nel caso in cui, a seguito
di comportamenti abusivi, gli venga revocata la licenza di
polizia dalla Prefettura territorialmente competente.
La procedura
amministrativa
Art. 47 Organo competente a decidere l’applicazione
delle sanzioni disciplinari del Richiamo scritto e della
Censura è il Consiglio della Regione presso la quale
risulta svolgere l’attività l’investigatore privato
sottoposto a procedimento disciplinare; in sede di appello
è competente a decidere il Collegio dei Provibiri insediato
presso la sede della Federazione Nazionale a Roma.
Art. 48 Organo competente a decidere l’applicazione delle
sanzioni disciplinari della Sospensione (anche cautelare) e
della Espulsione è il Collegio dei Provibiri insediato
presso la sede della Federazione Nazionale a Roma; in sede
di appello, per i soli casi di sospensione, potrà essere
adito il Consiglio Nazionale.
Art. 49 Le decisioni prese e non appellate o confermate in
sede di appello sono definitive.
Art. 50 Il procedimento disciplinare inizia o d'ufficio o su
istanza della parte interessata; non appena perviene
all’organo competente (Consiglio Regionale o Collegio
Probiviri), questi svolge una sommaria istruttoria sui fatti
per valutarne la fondatezza e la rilevanza, nonché la
propria competenza a giudicare, informando contestualmente,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,
l’investigatore interessato. Nel caso di conflitto di
competenza, tra i Consigli Regionali o con il Collegio dei
Probiviri, la decisione spetta al Consiglio Nazionale, cui
vengono trasmessi gli atti dagli organi in contrasto, i
quali danno avviso alla parte interessata, la quale nei 10
giorni successivi può far pervenire le sue osservazioni ai
fini della decisione sul conflitto.
Art. 51 L’organo adito può: 1.- archiviare la procedura,
qualora risulti infondata o irrilevante la notizia. La
rinuncia del denunciante non fa venir meno il procedimento
disciplinare; 2.- effettuare l’istruttoria, acquisendo,
laddove prodotte, sia le argomentazioni addotte a
giustificazione dall’interessato, sia le informazioni
anche presso terzi sull’episodio in contestazione,
sentendo lo stesso associato, nel caso in cui ne faccia
espressa richiesta.
Art. 52 Al termine della fase istruttoria, l’organo adito
provvederà in Camera di Consiglio ad emettere la decisione
di: archiviazione oppure di applicazione della sanzione
disciplinare, disponendo, altresì, il grado della relativa
sanzione.
Art. 53 Avverso la sanzione disciplinare irrogata, nei casi
in cui è ammesso, l’interessato può proporre appello
all’organo superiore competente, come previsto dagli artt.
47 e 48 del presente codice, entro e non oltre 30 giorni
dalla data di comunicazione della sanzione irrogata.
Art. 54 Il procedimento previsto per la decisione in appello
è identico a quello disposto per il procedimento di primo
grado.
Art. 55 La Federpol, per il tramite dei suoi organi
regionali e nazionali, provvederà a comunicare alle
Prefetture di competenza, le sanzioni disciplinari
definitivamente irrogate ai propri associati, per gli
eventuali provvedimenti che le stesse vorranno autonomamente
assumere nei loro confronti.
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