Infedeltą coniugale

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L'infedeltą coniugale nel diritto italiano era disciplinato dall'art 559 e 560 del codice penale. Per la moglie costituiva reato il semplice adulterio, che vedeva punito anche il correo dell'adultera. La pena era prevista in misura maggiore nel caso di relazione adulterina Il delitto era punibile a querela del marito.

Quando a commettere il reato era il marito, invece, l'infedeltą era punita solo nel caso in cui teneva una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove.

La Corte costituzionale ha affrontato pił volte la questione di questa disparitą di trattamento. In un primo tempo si era pronunciata per l'infondatezza della questione. [1]. L'avvocatura dello Stato aveva sostenuto l'impostazione tradizionale nel diritto italiano che oggetto della tutela, nella norma dell'art. 559, non é soltanto il diritto del marito alla fedeltą della moglie, bensģ il preminente interesse dell'unitą della famiglia, che dalla condotta infedele della moglie é leso e posto in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di una isolata infedeltą del marito.

Tornata poi ad esaminare la questione con sentenza 19 dicembre 1968, n 126, ha dichiarato incostituzionale i commi primo e secondo dell'art. 559 cp. (reato dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie). 

Tornata sull'argomento, La Corte con sentenza 3 dicembre 1969, n 147 ha dichiarato incostituzionale sia i commi terzo e quarto dell'art 559 cp ( reato di relazione adulterina della moglie), sia l'art. 560) (concubinato del marito). 

 

 

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