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L'infedeltą coniugale nel diritto italiano era
disciplinato dall'art 559 e 560 del codice
penale. Per la moglie costituiva reato il semplice adulterio,
che vedeva punito anche il correo
dell'adultera. La pena era prevista in misura maggiore nel
caso di relazione adulterina Il delitto era
punibile a querela del marito.
Quando a commettere il reato era il marito, invece,
l'infedeltą era punita solo nel caso in cui teneva una concubina
nella casa coniugale o notoriamente altrove.
La Corte costituzionale ha affrontato pił volte la
questione di questa disparitą di trattamento. In un primo
tempo si era pronunciata per l'infondatezza della
questione. [1].
L'avvocatura dello Stato aveva sostenuto l'impostazione
tradizionale nel diritto italiano che oggetto della
tutela, nella norma dell'art. 559, non é soltanto il
diritto del marito alla fedeltą della moglie, bensģ il
preminente interesse dell'unitą della famiglia, che dalla
condotta infedele della moglie é leso e posto in pericolo
in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di una
isolata infedeltą del marito.
Tornata poi ad esaminare la questione con sentenza 19
dicembre 1968, n 126, ha dichiarato incostituzionale i
commi primo e secondo dell'art. 559 cp. (reato
dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie).
Tornata sull'argomento, La Corte con sentenza 3
dicembre 1969, n 147 ha dichiarato incostituzionale sia i
commi terzo e quarto dell'art 559 cp ( reato di relazione
adulterina della moglie), sia l'art. 560) (concubinato del
marito).