
Diritti e garanzie
Riferimenti normativi
I DIRITTI
Come abbonato di un operatore telefonico, è tuo
diritto aderire ad un contratto in cui siano chiaramente
indicati:
- la denominazione e l'indirizzo del fornitore del
servizio;
- i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi
offerti e il tempo necessario per l'allacciamento
iniziale;
- i tipi di servizi di manutenzione offerti;
- il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le
modalità secondo le quali possono essere ottenute
informazioni aggiornate sulle tariffe applicabili e sui
costi di manutenzione;
- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di
cessazione dei servizi e del contratto;
- le disposizioni relative agli indennizzi applicabili
qualora non sia raggiunto il livello di qualità del
servizio previsto dal contratto;
- il modo in cui possono essere avviati i procedimenti
di risoluzione delle controversie.
Tieni presente che alcuni operatori indicano nel
contratto l'offerta commerciale o il piano tariffario
insieme all'informazione su dove reperire i relativi prezzi
e tariffe.
Hai, inoltre, diritto a:
- avere informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e
sulle tariffe applicate;
- essere inserito nell'elenco generale degli abbonati,
fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, e all'accesso ai servizi di
consultazione elenchi;
- accedere ai servizi di assistenza mediante operatore;
- presentare reclami e segnalazioni, senza oneri
aggiuntivi, in caso di malfunzionamenti o inefficienze
del servizio, e di conoscere le modalità per farlo (cioè
per telefono, per iscritto, per fax o per via
telematica);
- mantenere, a richiesta, il tuo o i tuoi numeri di
telefono indipendentemente dall'operatore che ti
fornisce il servizio con i limiti e le modalità
previsti dalla normativa vigente.
Devi, infine, poter accedere a prestazioni e servizi
specifici, come la fattura dettagliata e il blocco
selettivo delle chiamate uscenti, per sorvegliare e
controllare le tue spese o usufruire di agevolazioni
tariffarie se ti trovi in particolari condizioni.
La fattura dettagliata
Senza aggravi di spesa puoi chiedere all'operatore con
cui hai stipulato il contratto di indicare in fattura tutti
gli elementi necessari a verificare i costi di ciascuna
chiamata a pagamento fatta dal tuo telefono fisso.
Per ciascuna chiamata saranno così indicati:
- data;
- ora di inizio;
- numero chiamato (escluse le ultime tre cifre per
rispetto alle leggi sulla privacy) e località chiamata;
- durata e costo;
- tipo di chiamata;
- i prezzi applicati per tipo di chiamata e l'eventuale
sconto.
Le chiamate gratuite per l'abbonato non sono indicate
nella fattura dettagliata.
Il blocco selettivo delle chiamate
uscenti
È il servizio che ti consente di impedire che dal tuo
telefono fisso vengano effettuati determinati tipi di
chiamate. L'operatore di accesso diretto, a tua richiesta,
deve fornirti il servizio, mentre l'operatore di accesso
indiretto ha solo l'obbligo di informarti se lo fornisce o
meno.
Puoi chiedere che ti sia attivato:
· il servizio di disabilitazione permanente in modo
che il tuo telefono sia sempre disabilitato a chiamare
alcuni tipi di numeri;
· il servizio di disabilitazione a chiave numerica
che consente, mediante l'inserimento di un PIN, di
disabilitare e abilitare il tuo telefono quando lo desideri;
attraverso questo tipo di servizio l'operatore di
accesso impedisce che dal tuo telefono, una volta digitato
il PIN di disabilitazione, siano effettuate chiamate verso
alcune specifiche numerazioni (vedi "Orientarsi
tra i numeri telefonici").
In genere sono inclusi nel servizio di blocco selettivo
delle chiamate uscenti le chiamate verso i servizi a
sovrapprezzo o a costo particolarmente elevato. L'operatore
ti informerà nelle condizioni contrattuali di abbonamento e
almeno una volta all'anno con un comunicato in fattura,
della possibilità di attivare il servizio e per quali
numerazioni.
Per conoscere le offerte in dettaglio, rivolgiti al tuo
operatore.
Agevolazioni tariffarie e altre
facilitazioni
L'operatore d'accesso che ha l'obbligo di fornire il
cosiddetto "servizio
universale" (attualmente Telecom Italia) deve
proporre opzioni o formule tariffarie che garantiscano
l'accesso e l'uso ai servizi telefonici accessibili al
pubblico, anche ai consumatori a basso reddito e con
esigenze sociali particolari.
In presenza di alcuni requisiti puoi godere di
speciali agevolazioni tariffarie.
Puoi chiedere una riduzione del 50% del canone di
abbonamento a Telecom Italia per il servizio telefonico di
abitazione privata (categoria B) se soddisfi
contemporaneamente le seguenti due condizioni:
- fai parte di un nucleo familiare al cui interno vi sia
almeno:
- un titolare di pensione di invalidità civile;
- un titolare di pensione sociale;
- un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- il capofamiglia disoccupato
- hai un ISEE inferiore o pari a € 6.713,93 annui
(Lire 13.000.000).
L'ISEE, o Indicatore di Situazione
Economica Equivalente, non coincide con il reddito, ma
si calcola a partire dal reddito, tenendo conto anche dei
seguenti parametri:
· il numero dei componenti il nucleo familiare;
· il patrimonio mobiliare e immobiliare;
· eventuali detrazioni per la casa di abitazione.
Quindi, anche con un reddito superiore a € 6.713,93,
potresti accedere all'agevolazione.
Per accedere alle riduzioni devi innanzitutto
conoscere il tuo ISEE.
A tal fine, ti puoi rivolgere ad uno dei seguenti uffici:
- la sede territoriale dell'INPS;
- un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF);
- il tuo Comune di residenza.
Una volta calcolato l'ISEE devi presentare richiesta a
Telecom Italia, compilando un modulo reperibile presso:
- la sede territoriale dell'INPS;
- i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF);
- le sedi territoriali delle Associazioni dei
Consumatori;
- i negozi Punto.187 di Telecom Italia o il sito
Internet all'indirizzo www.187.it
L'agevolazione può essere richiesta anche se si ha un
contratto di CS o CPS (vedi "La
carta dei servizi e il Contratto") con un altro
operatore telefonico diverso da Telecom Italia.
Inoltre, puoi essere esentato dal pagamento del canone
mensile di abbonamento al servizio telefonico (categoria B -
utenti residenziali), se all'interno del tuo nucleo
familiare c'è un portatore di handicap dell'udito e della
parola, che utilizzi un DTS (Dispositivo Telefonico per
Sordomuti). Per usufruire di tale agevolazione, devi
presentare a Telecom Italia la certificazione comprovante la
presenza del portatore di handicap.
Accanto a questo tipo di agevolazioni, altre possono
essere proposte dagli operatori. Le Carte dei Servizi delle
compagnie telefoniche possono infatti prevedere misure che
garantiscano parità di accesso e d'uso dei servizi di
telecomunicazioni da parte di utenti con bisogni speciali
(per esempio disabili e anziani), in modo da eliminare
eventuali barriere alla comunicazione.
Le facilitazioni possono includere: tempi ridotti e
priorità nell'attivazione dei servizi e nell'applicazione
delle modifiche contrattuali e tecniche, interventi di
assistenza clienti su misura.
Rivolgiti al tuo operatore per avere informazioni più
dettagliate.
Che cosa fare se non sei soddisfatto del
servizio: i reclami
Se sei insoddisfatto del servizio quali strumenti hai
a disposizione per segnalarlo e per cercare di rimuoverne le
cause?
In caso di malfunzionamenti o inefficienze del servizio,
hai il diritto di presentare reclamo agli operatori con cui
hai sottoscritto un contratto, senza oneri aggiuntivi da
parte tua; puoi farlo per telefono, per iscritto, per fax o
per via telematica, secondo le indicazioni del tuo
operatore.
Nella carta dei servizi di ogni singolo operatore è
indicato il termine per la definizione dei reclami che,
comunque, non può essere superiore a quarantacinque giorni
dal loro ricevimento: l'esito ti sarà comunicato
dall'operatore.
Anche nel caso di inadempienze agli impegni contrattuali
assunti dall'operatore in merito ai livelli di qualità
promessi nella Carta dei servizi puoi ricevere
automaticamente o richiedere il relativo indennizzo.
Ricorda che:
- nel caso in cui il reclamo sia riconosciuto fondato,
l'operatore ti deve indicare le modalità attraverso le
quali rimuovere l'irregolarità riscontrata ed i
provvedimenti conseguentemente adottati;
- nel caso contrario, la comunicazione di rifiuto ti
deve essere data in forma scritta con l'indicazione
degli accertamenti effettuati dall'operatore telefonico
relativi al reclamo presentato.
Se non sei soddisfatto della risposta ottenuta
dall'operatore, puoi chiedere di risolvere la questione
avvalendoti di una particolare procedura, il tentativo
obbligatorio di conciliazione, da esperire prima di
rivolgerti al giudice ordinario.
Il tentativo obbligatorio di
conciliazione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è lo
strumento attraverso il quale le parti in disaccordo,
opportunamente aiutate da una terza parte, il conciliatore,
cercano una soluzione amichevole della controversia.
La conciliazione non è, quindi, un processo, cioè
un'azione giudiziale, e non stabilisce chi ha torto e chi ha
ragione, ma cerca di trovare una soluzione alla controversia
insorta tra utente e operatore, con la soddisfazione di
entrambi.
Il conciliatore non può prendere una decisione
vincolante in merito alla lite, ma può aiutare le parti
affinché risolvano la propria vertenza in modo costruttivo.
Durante tutto il periodo di tempo in cui si svolge la
procedura di conciliazione, l'operatore telefonico può
sospendere solo il servizio telefonico interessato
dall'eventuale mancato pagamento; la completa interruzione
del servizio telefonico può essere adottata solo per gravi
motivi, inclusi alcuni comportamenti dell'utente (quali la
frode o l'abituale mancato pagamento del servizio).
Puoi, comunque, richiedere all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni l'adozione di provvedimenti temporanei
diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far
cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte
dell'operatore telefonico sino al termine della procedura di
conciliazione.
La richiesta all'Autorità per l'adozione di
provvedimenti temporanei, a cui va allegata copia
dell'istanza di conciliazione, deve contenere a pena di
inammissibilità:
- il nome, il cognome e la residenza o il domicilio
dell'utente;
- il numero dell'utenza telefonica;
- la denominazione e sede della compagnia telefonica;
Puoi servirti dell'apposito formulario
GU5 che trovi sul sito www.agcom.it.
Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito www.agcom.it
o rivolgerti alle Associazioni
dei Consumatori.
Ricorda che il tentativo di conciliazione sospende i
termini per agire in sede giurisdizionale; il ricorso
giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non
è trascorso il termine (trenta giorni) per esperire il
tentativo di conciliazione.
A chi ti puoi rivolgere per il tentativo
obbligatorio di conciliazione e quanto costa
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è esperito
presso i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com)
presenti in ogni Regione, alcuni dei quali sono già
operativi in seguito alla sottoscrizione di una convenzione
con l'Agcom (elenco
dettagliato dei Corecom).
La procedura di conciliazione presso i Co.Re.Com. è
gratuita.
Puoi trovare l'apposito Formulario
UG da compilare nel sito www.agcom.it.
Nell'istanza presentata al Co.Re.Com devono essere
indicati, a pena di inammissibilità:
- il nome, il cognome e la residenza o il domicilio
dell'utente;
- il numero dell'utenza telefonica;
- la denominazione e sede della compagnia telefonica;
- i fatti che sono all'origine della controversia;
- gli eventuali precedenti tentativi di composizione
della controversia stessa.
La richiesta deve essere, infine, firmata.
Puoi consegnare la richiesta a mano contro rilascio di
ricevuta, o inviarla a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o via fax.
In alternativa ai Co.re.com., nel rispetto della
normativa vigente, hai facoltà di esperire il tentativo di
conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di
risoluzione delle controversie in materia di consumo, come
ad esempio:
- le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per territorio.
Per avere indicazioni sulle tariffe in vigore presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, puoi consultare il sito www.unioncamere.it
o contattare la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della tua provincia.
- le Commissioni paritetiche di conciliazione (attive
solo presso alcuni operatori telefonici) che sono
composte da due conciliatori, uno in rappresentanza
dell'operatore e l'altro, indicato dalle Associazioni
dei consumatori ed utenti, in rappresentanza del
cliente.
Per saperne di più puoi rivolgerti alle Associazioni
dei consumatori e degli utenti
Qualora, con il tentativo di conciliazione, non si è
raggiunto l'accordo o vi è stata una soluzione parziale con
alcuni punti ancora controversi, hai due alternative:
- ricorrere al giudice ordinario;
- chiedere all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di definire la controversia.
La definizione della controversia da
parte dell'Autorità
Puoi ricorrere a questo procedimento solo dopo aver
esperito il tentativo di conciliazione e solo se non ti sei
già rivolto, per la stessa controversia, all'Autorità
giudiziaria. La domanda con la quale richiedi all'Autorità
la risoluzione della controversia deve essere firmata ed
inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli
Tel: 0817507111 - Fax: 081 7507616
o consegnata a mano presso la sede dell'Autorità a
Napoli o a Roma.
Anche in questo caso puoi trovare l' apposito formulario
GU13 da compilare sul www.agcom.it.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- il nome;
- il cognome;
- la residenza o il domicilio dell'utente;
- il numero dell'utenza telefonica;
- la denominazione e sede della compagnia telefonica;
- i fatti che sono all'origine della controversia;
- i precedenti tentativi di composizione della
controversia stessa;
- gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di
soluzione parziale della controversia.
Dopo aver controllato l'ammissibilità della richiesta,
la Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità ti
convocherà insieme all’operatore, per l'udienza di
discussione della controversia.
Fino a cinque giorni prima della discussione puoi
presentare memorie, depositare documenti, prendere visione
ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai
regolamenti dell'Autorità.
Nel corso dell'udienza per la definizione della
controversia puoi farti assistere da avvocati e consulenti.
Terminata la fase istruttoria, tutta la documentazione
sarà trasmessa alla Commissione per le infrastrutture e le
reti dell'Autorità che, se lo ritiene necessario, può
convocare nuovamente le parti prima di definire la
controversia.
Il procedimento si conclude con una decisione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è
un atto vincolante per le parti.
Come contribuire ai compiti di vigilanza
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge,
tra l'altro, attività di vigilanza nel settore delle
comunicazioni elettroniche.
La segnalazione di comportamenti contrari alla normativa da
parte degli operatori è di estrema importanza per
monitorare i reali problemi dell'utenza nel settore: per
aiutarci, puoi utilizzare l'apposito Modulo
D che trovi nel sito www.agcom.it.
Ricorda che alla segnalazione attraverso il Modulo
D deve essere allegata la documentazione in tuo
possesso comprovante i fatti denunciati. Ricorda anche che
eventuali contestazioni in ordine a problematiche di
fatturazione o controversie di natura civilistica vanno
contestati direttamente alla società telefonica attraverso
formale reclamo. La società telefonica è tenuta a
risponderti in caso di mancato accoglimento dello stesso.
Anche nel caso i cui, senza che tu lo abbia chiesto, ti
siano stati attivati o disattivati servizi telefonici o ti
siano state addebitate formule tariffarie, puoi rivolgerti,
dopo aver inutilmente fatto formale reclamo alla società
telefonica, all'Autorità utilizzando il predetto Modulo
D, che puoi inviare per fax, al numero 0817507616 o
per posta al seguente indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli
Tel: 0817507111 - Fax: 081 7507616
L'Autorità, nell'ambito della propria attività e
competenza, valuta le segnalazioni e l'opportunità di
eventuali successive azioni.
Ricorda che la segnalazione non dà vita né al tentativo
obbligatorio di conciliazione né alla risoluzione della
controversia.
Ambedue i procedimenti, infatti, vanno espressamente
richiesti per risolvere un contenzioso specifico tra te e il
tuo operatore telefonico.
L'Autorità, controllata la fondatezza del fatto segnalato
può aprire un procedimento nei confronti dell'operatore per
verificare la presenza di comportamenti contrari alla
normativa vigente di settore.
Ricorda inoltre che la legge affida al Ministero delle
Comunicazioni la vigilanza sul servizio universale
(attivazione e trasloco della prima linea fissa, telefonia
pubblica, etc) e pertanto per tali problematiche dovrai
rivorgerti a tale organismo. Analogamente la legge affida al
predetto Ministero ed alla Polizia delle Comunicazioni la
vigilanza sulle società che forniscono servizi Audiotex
(servizi a valore aggiunto su numerazioni che iniziano per
892, 899, etc).
Infine ti segnaliamo che eventuali problemtiche
riguardanti le infrastrutture di telecomunicazioni (pali,
antenne, cavi, etc) sia su suolo pubblico che privato sono
di competenza (art. 86 e seguenti del D. leg.vo 259/2003)
degli organi locali di gestione del territorio (Regioni,
Provincie, Comuni); pertanto esclusivamente a tali organi
dovrai presentare eventuali esposti e denuncie.
Riferimenti normativi
I diritti
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
70 - Contratti
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali)
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica
· Art.
121 - Servizi interessati
· Art.
122 - Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato
o dell’utente
· Art.
123 - Dati relativi al traffico
· Art.
124 - Fatturazione dettagliata
· Art.
125 - Identificazione della linea
· Art.
126 - Dati relativi all’ubicazione
· Art.
127 - Chiamate di disturbo e di emergenza
· Art.
128 - Trasferimento automatico della chiamata
· Art.
129 - Elenchi di abbonati
· Art.
130 - Comunicazioni indesiderate
· Art.
131 - Informazioni ad abbonati e utenti
· Art.
132 - Conservazione dei dati di traffico per altre
finalità
Prezzi e tariffe
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
71 - Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
Accesso alla rete pubblica
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
54 - Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una
postazione fissa
Elenco Abbonati
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
55 (Elenco abbonati e servizi di consultazione)
Delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002 (Regole e
modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta
di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento
del servizio universale)
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 marzo 2002, n. 72
·Art.
1 (Costituzione degli elenchi telefonici generali)
·Art.
3 (Elenco abbonati )
Delibera n. 180/02/CONS del 13 giugno 2002 “Regole
e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta
di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni
attuative”
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 9 luglio 2002, n. 159
· Art.
2 (Informativa di cui all’art. 1, comma 3, let. b)
della delibera n.36/02/CONS)
· Art.
3 (Dati da inserire negli elenchi)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 29-7-2003 n. 174 - Suppl. Ord. n. 123
· Art.
129 (Elenchi di abbonati)
Servizi assistenza mediante
operatore
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
75 (Servizi di assistenza mediante operatore e di
consultazione elenchi)
Reclami e segnalazioni
Delibera n. 179/03/CSP - Allegato A “Direttiva
generale in materia di qualità e carte dei servizi di
telecomunicazioni
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero
2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21
agosto 2003, n. 193
· Art.
8 - Reclami e segnalazioni
Mantenimento numero telefonico
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
80 (Portabilità del numero)
Delibera n. 4/CIR/99 “Regole per la fornitura della
portabilità del numero tra operatori (Service Provider
Portability)” - Allegato A
· Art.
1 (Definizioni)
· Art.
4 (Modelli di interazione)
· Art.
5 (Regole generali di fornitura)
· Art.
6 (Disposizioni generali)
· Art.
7 (Obblighi a carico dell’operatore Donating)
· Art.
8(Obblighi a carico dell’operatore Recipient)
Delibera n. 7/00/CIR “Disposizioni sulle modalità
relative alla prestazione di Service Provider Portability
(SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 9 agosto 2000, n. 185
· Art.
2 (Condizioni amministrative di attivazione)
· Art.
3 (Tempi e procedure di attivazione della prestazione di
SPP)
· Art.
4 (Gestione degli ordini per l'attivazione della
prestazione di SPP)
· Art.
5 ( Tempi di manutenzione)
Fattura dettagliata
Delibera n. 78/02/CONS (Norme di attuazione
dell’articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77:
fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio
2002, n. 103
· Art.
5 (Livello base della fatturazione dettagliata)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 29-7-2003 n. 174 - Suppl. Ord. n. 123
· Art.
124 (Elenchi di abbonati)
Blocco selettivo delle chiamate
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
60 (Controllo delle spese)
Delibera n. 78/02/CONS (Norme di attuazione
dell’articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77:
fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio
2002, n. 103
· Art.
1 (Definizioni)
· Art.
2 (Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di
accesso diretto)
· Art.
3 (Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di
accesso indiretto)
· Art.
4 (Obblighi di diffusione delle informazioni)
Agevolazioni tariffarie e altre
facilitazioni
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n.214
· Art.
59 - Accessibilità delle tariffe
· Art.
57 - Misure speciali destinate agli utenti disabili
Delibera n. 314/00/CONS
(Determinazioni
di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia vocale a particolari categorie di clientela)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana11 luglio
2000,n. 160
Delibera 330/01/CONS
(Applicazione
ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS
"determinazioni di condizioni economiche agevolate per
il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di
clientela)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28/08/2001, n. 199
Delibera n. 179/03/CSP - Allegato A "Direttiva
generale in materia di qualità e carte dei servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21
agosto 2003, n. 193
· Art.
3 - Principi fondamentali
Reclami
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n.214
· Art.
84 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie
Delibera n. 179/03/CSP - Allegato A “Direttiva
generale in materia di qualità e carte dei servizi di
telecomunicazioni
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero
2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21
agosto 2003, n. 193
· Art.
8 - Reclami e segnalazioni
· Art.
9 - Assistenza
· Art.
11 - Rimborsi ed indennizzi
Tentativo obbligatorio di
conciliazione
Delibera n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento
concernente la risoluzione delle controversie insorte nei
rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
18/07/02, n. 167
Sezione II - Tentativo obbligatorio di conciliazione
· Art.
3 - Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio
di conciliazioni
· Art.
4 - Effetti della proposizione del tentativo
obbligatorio di conciliazione
· Art.
5 - Provvedimenti temporanei in materia di sospensione
del servizio
· Art.
6 - Procedura dinanzi al Corecom
· Art.
7 - Avviso di convocazione delle parti)
· Art.
8 - Udienza di conciliazione)
· Art.
9 - Riunione delle procedure pendenti)
· Art.
10 - Limiti utilizzabilità delle informazioni acquisite
nel corso della procedura)
· Art.
11 - Esito della conciliazione)
· Art.
12 - Conciliazione presso altri Organismi)
Delibera n. 307/03/CONS
(Modifiche
ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente
l’adozione del regolamento per la risoluzione delle
controversie insorte nei rapporti tra organismi di
telecomunicazioni ed utenti”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25
agosto 2003, n. 196
Legge 30 luglio 1998, n. 281
(Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti)
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998
Definizione della controversia da
parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Delibera n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento
concernente la risoluzione delle controversie insorte nei
rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti”)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
18/07/02, n. 167
Sezione III - Controversie dinanzi all'Autorità
· Art.
13 - Richiesta di definizione della controversia da
parte dell’Autorità
· Art.
14 - Fissazione dell’udienza di discussione
· Art.
15 - Procedura
· Art.
16 - Mancata comparizione di una delle parti
· Art.
17 - Attività istruttoria
· Art.
18 - Decisione
Come contribuire ai compiti di
vigilanza
Delibera n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento
concernente la risoluzione delle controversie insorte nei
rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti”)
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18/07/02, n. 167
Sezione III - Segnalazioni
· Art.
2 - Segnalazioni