Indagini sull'assenteismo dipendenti

 

Si tratta di controlli che l'azienda richiede, per verificare se la persona in malattia, non svolga altri lavori durante il riposo o che sia veramente malata.

               La corte di cassazione approva senza problemi questo tipo di indagine,              richiesta dal datore di lavoro.

La sentenza n. 10313 del 13/10/98, pronunciata dalla Corte di cassazione, consente di fare il punto sulla legittimità dei controlli, esercitati dal datore di lavoro, sull’attività dei propri dipendenti.

La Suprema corte si è pronunciata in ordine ad una controversia che contrapponeva un informatore medico scientifico al proprio datore di lavoro. Il lavoratore era stato licenziato per aver indicato, nel rapportino giornaliero, visite a medici in realtà mai effettuate e per aver richiesto rimborsi chilometrici per attività non svolte. Nel conseguente giudizio davanti al Pretore, il datore di lavoro aveva provato le contestazioni mediante gli accertamenti effettuati da investigatori privati, a fronte delle quali il lavoratore aveva opposto vari principi dell’ordinamento, tra cui la possibilità di utilizzare guardie giurate solo al fine di tutelare il patrimonio aziendale; l’obbligo di comunicare al personale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza della loro attività; il divieto di utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per controllare a distanza l’attività dei lavoratori; la regolamentazione delle visite personali di controllo.

Ciò nonostante, il Pretore aveva dichiarato la legittimità del licenziamento, e il Tribunale, a seguito dell’appello presentato dal lavoratore, aveva confermato la sentenza del primo giudice. Ora la Suprema corte ha cassato la sentenza del Tribunale, ritenendo che era stata erroneamente omessa la pronuncia in ordine alla illegittimità dei controlli occulti svolti da persone estranee all’azienda. Nel rinviare la causa ad altro Tribunale per la decisione definitiva, la Corte ha affermato che la causa dovrà essere riesaminata tenendo conto della articolata giurisprudenza che si è formata in materia.

Per esempio, in ordine ai furti commessi dai dipendenti di grandi magazzini, la Corte ha ritenuto che il controllo effettuato dall’investigatore in nulla differisce da quello teoricamente esercitabile da qualsiasi cliente. E’ stato anche ritenuto che il datore di lavoro può legittimamente vigilare sui lavoratori, in ordine a loro comportamenti che siano configurabili come fonte di responsabilità extracontrattuale (per esempio, sottrazione di merce): infatti, la sorveglianza finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, contemplata dalla norma in questione, riguarda non solo l’attività lavorativa, ma anche le eventuali irregolarità del comportamento dei lavoratori.

La Corte ha poi ricordato che la norma dell’art. 3 S.L. non ha fatto venir meno il potere dell’imprenditore di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica della sua impresa e che è conosciuta ai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni dei lavoratori, quindi accertando eventuali mancanze; tale accertamento può avvenire anche in maniera occulta: questa modalità di controllo è giustificata dal comportamento illegittimo del lavoratore. Inoltre, gli artt. 2 e 3 S.L. non impediscono al datore di lavoro il ricorso ad investigatori privati, in difetto di espliciti divieti al riguardo e in considerazione della libertà della difesa privata.

Come si vede, sebbene la sentenza del Tribunale sia stata annullata, la giurisprudenza della Corte di cassazione è, sul punto, piuttosto rigorosa, così da consentire al datore di lavoro ampi margini per il controllo dell’attività dei suoi dipendenti.

Con le prove raccolte, l'azienda può far valere in pieno i suoi diritti, nei confronti del personale in difetto. 

 

 

 

 CONTATTI