
Indagini
sull'assenteismo dipendenti
Si tratta di controlli che l'azienda
richiede, per verificare se la persona in malattia, non
svolga altri lavori durante il riposo o che sia veramente
malata o per accertare un'eventuale inadempienza lavorativa
del soggetto.
La corte di cassazione approva senza problemi questo tipo di
indagine,
richiesta dal datore di lavoro.
(Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n.
5629/2000 - Presidente V. Trezza - Relatore A. Spanò)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 235/98 in data 26 marzo 1998, il Pretore di
Rieti respingeva la domanda proposta da P.B., intesa ad
ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento
a lui intimato in data 4 ottobre 1996 dalla (omissis),
presso la quale esso ricorrente aveva prestato servizio con
la qualifica di funzionario di terzo livello, da ultimo con
distacco presso la (omissis).
Interponeva appello il P. e in esito il Tribunale di Rieti,
con sentenza n. 8/99, emessa in data 11 novembre 1998 - 4
febbraio 1999, respingeva il gravame e così, per quanto
rileva in questa sede, motivava la decisione.
Osservava che dalla compiuta istruttoria era emerso come il
P., durante il servizio svolto nelle ore lavorative della
mattinata all'esterno dei locali della (omissis), con lo
specifico incarico di visitare clienti e proporre i prodotti
dell'(omissis), non aveva mai preso contatti personali con
le persone poi indicate nei rapportini di servizio e solo in
alcuni casi si era limitato a qualche telefonata nelle ore
pomeridiane, durante le quale doveva trattenersi in Ufficio.
Un ulteriore controllo aveva consentito di appurare che
l'appellante trascorreva le mattinate oziando all'interno
della propria autovettura in sosta, spostata solo per
trovare una più comoda sistemazione all'ombra, ed usciva
dal veicolo solo per recarsi al bar, acquistare il giornale
(alla cui lettura si dedicava al ritorno a bordo del mezzo),
entrare nei supermercati, guardare vetrine.
Osservava quindi il Collegio di merito che il controllo così
effettuato, mediante ricorso a dipendenti dell'(omissis) e
ad un investigatore privato appositamente incaricato, non
poteva considerarsi vietato dagli artt. 2 e 3 dello Statuto
dei Lavoratori e perché inteso a verificare non già la
diligenza nell'espletamento delle mansioni affidate al
lavoratore ma solamente un comportamento truffaldino e perché
espletato non già nel luogo di lavoro ma sulla pubblica
via, nei luoghi prescelti dal P. per trascorrere la
mattinata in attività che nulla avevano a che fare con i
compiti a lui affidati dal datore di lavoro.
Osservava ancora che la contestazione effettuata, oltre che
dalla datrice di lavoro (omissis), era regolare in quanto
quest'ultimo (omissis), sorto dalla fusione tra la (omissis)
e il (omissis), era così divenuto il soggetto presso il
quale il dipendente era distaccato alla data del
licenziamento.
Propone ricorso per cassazione il P. e deduce quattro
motivi.
Resiste con controricorso la (omissis) e deposita memoria.
Nel corso della discussione la difesa del P. ha chiesto il
differimento del presente giudizio per la riunione con
altro, del pari pendente in sede di legittimità e fissato
per udienza prossima, relativo all'impugnazione del
provvedimento datoriale di distacco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l'istanza di differimento del presente giudizio
per riunione ad altro relativo all'impugnazione del
provvedimento di distacco, atteso che sulle questioni
sottoposte all'esame di questa Corte non potrebbe influire
in alcun modo l'esito dell'altro procedimento e neppure
potrebbe verificarsi l'ipotesi inversa.
E' infatti evidente che l'eventuale illegittimità del
distacco non potrebbe certo legittimare comportamenti
gravemente contrari agli obblighi di fedeltà del
lavoratore, nonché agli obblighi di eseguire il contratto
secondo correttezza e buona fede.
Ed ancora l'esito del presente giudizio, relativo al
licenziamento, non potrebbe influire sulla legittimità del
distacco e sull'interesse ad ottenere una verifica al
riguardo, atteso che il rapporto di lavoro è proseguito per
circa un anno.
Col primo mezzo si denuncia, in relazione ai numeri 3 e 5
dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché
il difetto di motivazione.
Si afferma che l'attività di verifica e controllo era stata
svolta non già al fine di accertare eventuali reati in
danno dell'Azienda ma solo per acclarare le cause della
scarsa produttività e quindi per verificare appunto la
diligenza nello svolgimento dell'attività lavorativa al di
fuori dell'Ufficio.
In particolare si sostiene, trascrivendo una frase dagli
scritti difensivi della resistente, che l'attività
investigativa era intesa a verificare se il lavoratore
"non lavorava o lavorava per una banca
concorrente", circostanza quest'ultima che non
"costituirebbe fattispecie penalmente rilevante ma,
qualora sia dimostrata, violazione dell'obbligo di fedeltà
e come tale giusta causa di licenziamento".
Il motivo non è fondato.
Si premette che il preteso vizio di motivazione viene
solamente enunciato, come clausola di stile che sarà poi
ripetuta per tutti i successivi mezzi di ricorso ma non
viene illustrato o specificato in qualsiasi modo.
Si osserva ancora che che la prestazione d'opera a favore di
terzi concorrenti costituisce violazione dell'obbligo di
fedeltà, irrilevante sotto il profilo penale, se compiuta
fuori del normale orario di lavoro, mentre integra gli
estremi del delitto di truffa se svolta nel normale orario,
da parte di soggetto che lucra la retribuzione, fingendo di
svolgere il lavoro che gli è stato affidato, mentre svolge
altra attività certo non gratuita.
Del tutto giustificata era dunque, in ogni caso, la verifica
circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e la
precisazione circa il dubbio se il tempo passato fuori dalla
sede della (omissis) fosse impiegato a favore di terzi vale
solo a chiarire che la mancata produttività del dipendente
ebbe a far sorgere il sospetto di un comportamento non
commendevole ma quanto meno finalizzato a scopo di lucro e
non a far trascorrere la mattinata nell'ozio inutile.
D'altro canto l'art. 2, secondo comma, della legge 20 maggio
1970 n. 300 fa divieto ai datori di lavoro di adibire le
guardie particolari giurate alla vigilanza sull'attività
lavorativa e a queste ultime di accedere nei locali ove tale
attività è in corso. I due precetti, letti congiuntamente,
appaiono ben chiari nel senso che è vietato ogni controllo
sul modo della prestazione d'opera all'interno dell'azienda
mediante personale avente compiti di mera vigilanza. Nulla
di dispone per la verifica dell'attività svolta al di fuori
dei locali aziendali da parte di soggetti quindi non
inseriti nel normale ciclo produttivo, la cui prestazione
non può essere verificata nell'ambito dei poteri di
direzione, controllo tecnico e sorveglianza.
In ogni caso non è vietato all'imprenditore di verificare
il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine
di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già
commesse o in corso di esecuzione (Cass., Sez., Lav., 18
febbraio 1997 n. 1455), è consentita la verifica circa
l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti
dalla normale attività lavorativa (Cass., Sez. Lav., 9
giugno 1989 n. 2813), non è vietato il ricorso alla
collaborazione di investigatori privati, in considerazione
della libertà della difesa privata e in mancanza di
espliciti rilievi al riguardo (Cass., Sez. Lav., 17 ottobre
1998 n. 10313).
Pienamente conforme a diritto appare dunque la sentenza
impugnata, in quanto ha ritenuto lecito il ricorso ad
investigatori privati al fine di verificare come il P.
impiegava il tempo trascorso fuori della sede della
(omissis), e perché non ricadente nell'ambito del divieto
di cui al richiamato art. 2, e perché finalizzato a
verificare comportamenti che ben potevano integrare il
delitto di truffa.
Col secondo mezzo si denuncia, in relazione ai numeri 3 e 5
dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione
dell'art. 2697 c.c. e il difetto di motivazione. Si afferma
che il licenziamento è stato effettuato sulla base di prove
illecite ed i risultati ottenuto con mezzi di indagine
vietati non poteva essere utilizzato dal Giudice.
La doglianza attinente alla pretesa violazione delle regole
in tema di adempimento dell'onere probatorio è del pari
infondata, poiché, come si è detto a proposito del primo
mezzo, correttamente il Tribunale ha ritenuto valida la
prova acquisita mediante ricorso all'opera di un
investigatore privato che ha operato al di fuori dell'ambito
aziendale, al fine di verificare comportamenti truffaldini.
Col terzo mezzo si denuncia, in relazione ai numeri 3 e 5
dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione
dell'art. 2504 bis c.c.. Si afferma che, a seguito della
fusione tra la (omissis) e il (omissis), era sorto un nuovo
soggetto il quale peraltro era succeduto nei rapporti di
lavoro, non anche in quelli di distacco di lavoratori. In
mancanza di tale provvedimento, la (omissis) non sarebbe
stata titolare di alcun potere di controllo sul lavoratore
distaccato a suo tempo presso altro soggetto.
La doglianza non è fondata.
Ed invero l'art. 2504 bis c.c. dispone che "la società
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle società estinte" e non
prevede eccezione o limitazione veruna. Non si comprende per
qual motivo i diritti e gli obblighi nascenti da un
provvedimento di distacco in favore del nuovo soggetto, che
si trova nella stessa posizione del precedente in relazione
a tutti i rapporti giuridici.
La (omissis) era, dunque, indubbiamente titolare di un
potere di controllo sul lavoratore distaccato presso di lei
e regolarmente retribuito e pertanto non merita censura la
decisione del Tribunale in quanto ha ritenuto giustificato
il licenziamento effettuato in relazione all'esito di tali
controlli.
Col quarto mezzo si denuncia, in relazione ai numeri 3 e 5
dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione
dell'art. 2106 c.c.
Si afferma che la sanzione applicata sarebbe sproporzionata
in relazione alla gravità dei fatti accertati, tra l'altro
riconducibili ad uno stato di malattia da ricollegarsi al
provvedimento di distacco ed all'assegnazione a mansioni
inferiori.
Il ricorrente non indica peraltro gli atti della fase di
merito dai quali risulti essere stata prospettata la
questione della proporzionalità fra l'infrazione accertata
e la sanzione espulsiva.
Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel
ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento
idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i
limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente
la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto
degli atti (memorie o documenti), ove l'argomento sarebbe
stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare
l'eccezione come nuova e introdotta per la prima volta nel
giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare
accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di
cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della
sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo
ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili
nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi
da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si
tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito
delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto
compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di
fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n.
6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio
1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496,
Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ.,
sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29
marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996,
n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084,
Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass.
civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ.,
sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17
dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993,
n. 4841).
E' appena il caso di far constare che nella sentenza
impugnata si osserva, con riferimento ai motivi di appello,
che il licenziamento è stato intimato non già per scarso
rendimento ma per le accertate inadempienze, in ordine alla
cui gravità viene computa un'ampia disamina, del tutto
logica e coerente, per la quale l'odierno ricorrente non
formula alcun rilievo, limitandosi ad introdurre il tema,
del tutto nuovo, della possibilità di applicare una
sanzione none espulsiva.
Si impone quindi il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta l'istanza di riunione non essendovi
connessione tra i due giudizi.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese in lire 72.000 oltre a
lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario.
La
sentenza n. 10313 del 13/10/98, pronunciata dalla Corte di
cassazione, consente di fare il punto sulla legittimità dei
controlli, esercitati dal datore di lavoro, sull’attività
dei propri dipendenti.
La
Suprema corte si è pronunciata in ordine ad una
controversia che contrapponeva un informatore medico
scientifico al proprio datore di lavoro. Il lavoratore era
stato licenziato per aver indicato, nel rapportino
giornaliero, visite a medici in realtà mai effettuate e per
aver richiesto rimborsi chilometrici per attività non
svolte. Nel conseguente giudizio davanti al Pretore, il
datore di lavoro aveva provato le contestazioni mediante gli
accertamenti effettuati da investigatori privati, a fronte
delle quali il lavoratore aveva opposto vari principi
dell’ordinamento, tra cui la possibilità di utilizzare
guardie giurate solo al fine di tutelare il patrimonio
aziendale; l’obbligo di comunicare al personale i
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto
alla vigilanza della loro attività; il divieto di
utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per
controllare a distanza l’attività dei lavoratori; la
regolamentazione delle visite personali di controllo.
Ciò
nonostante, il Pretore aveva dichiarato la legittimità del
licenziamento, e il Tribunale, a seguito dell’appello
presentato dal lavoratore, aveva confermato la sentenza del
primo giudice. Ora la Suprema corte ha cassato la sentenza
del Tribunale, ritenendo che era stata erroneamente omessa
la pronuncia in ordine alla illegittimità dei controlli
occulti svolti da persone estranee all’azienda. Nel
rinviare la causa ad altro Tribunale per la decisione
definitiva, la Corte ha affermato che la causa dovrà essere
riesaminata tenendo conto della articolata giurisprudenza
che si è formata in materia.
Per
esempio, in ordine ai furti commessi dai dipendenti di
grandi magazzini, la Corte ha ritenuto che il controllo
effettuato dall’investigatore in nulla differisce da
quello teoricamente esercitabile da qualsiasi cliente. E’
stato anche ritenuto che il datore di lavoro può
legittimamente vigilare sui lavoratori, in ordine a loro
comportamenti che siano configurabili come fonte di
responsabilità extracontrattuale (per esempio, sottrazione
di merce): infatti, la sorveglianza finalizzata alla tutela
del patrimonio aziendale, contemplata dalla norma in
questione, riguarda non solo l’attività lavorativa, ma
anche le eventuali irregolarità del comportamento dei
lavoratori.
La
Corte ha poi ricordato che la norma dell’art. 3 S.L. non
ha fatto venir meno il potere dell’imprenditore di
controllare, direttamente o mediante l’organizzazione
gerarchica della sua impresa e che è conosciuta ai
dipendenti, l’adempimento delle prestazioni dei
lavoratori, quindi accertando eventuali mancanze; tale
accertamento può avvenire anche in maniera occulta: questa
modalità di controllo è giustificata dal comportamento
illegittimo del lavoratore. Inoltre, gli artt. 2 e 3 S.L.
non impediscono al datore di lavoro il ricorso ad
investigatori privati, in difetto di espliciti divieti al
riguardo e in considerazione della libertà della difesa
privata.
Come
si vede, sebbene la sentenza del Tribunale sia stata
annullata, la giurisprudenza della Corte di cassazione è,
sul punto, piuttosto rigorosa, così da consentire al datore
di lavoro ampi margini per il controllo dell’attività dei
suoi dipendenti.
Con le prove raccolte, l'azienda può
far valere in pieno i suoi diritti, nei confronti del
personale in difetto.