
Si tratta di controlli che l'azienda
richiede, per verificare se la persona in malattia, non
svolga altri lavori durante il riposo o che sia veramente
malata.
La corte di cassazione approva senza problemi questo tipo di
indagine,
richiesta dal datore di lavoro.
La
sentenza n. 10313 del 13/10/98, pronunciata dalla Corte di
cassazione, consente di fare il punto sulla legittimità dei
controlli, esercitati dal datore di lavoro, sull’attività
dei propri dipendenti.
La
Suprema corte si è pronunciata in ordine ad una
controversia che contrapponeva un informatore medico
scientifico al proprio datore di lavoro. Il lavoratore era
stato licenziato per aver indicato, nel rapportino
giornaliero, visite a medici in realtà mai effettuate e per
aver richiesto rimborsi chilometrici per attività non
svolte. Nel conseguente giudizio davanti al Pretore, il
datore di lavoro aveva provato le contestazioni mediante gli
accertamenti effettuati da investigatori privati, a fronte
delle quali il lavoratore aveva opposto vari principi
dell’ordinamento, tra cui la possibilità di utilizzare
guardie giurate solo al fine di tutelare il patrimonio
aziendale; l’obbligo di comunicare al personale i
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto
alla vigilanza della loro attività; il divieto di
utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per
controllare a distanza l’attività dei lavoratori; la
regolamentazione delle visite personali di controllo.
Ciò
nonostante, il Pretore aveva dichiarato la legittimità del
licenziamento, e il Tribunale, a seguito dell’appello
presentato dal lavoratore, aveva confermato la sentenza del
primo giudice. Ora la Suprema corte ha cassato la sentenza
del Tribunale, ritenendo che era stata erroneamente omessa
la pronuncia in ordine alla illegittimità dei controlli
occulti svolti da persone estranee all’azienda. Nel
rinviare la causa ad altro Tribunale per la decisione
definitiva, la Corte ha affermato che la causa dovrà essere
riesaminata tenendo conto della articolata giurisprudenza
che si è formata in materia.
Per
esempio, in ordine ai furti commessi dai dipendenti di
grandi magazzini, la Corte ha ritenuto che il controllo
effettuato dall’investigatore in nulla differisce da
quello teoricamente esercitabile da qualsiasi cliente. E’
stato anche ritenuto che il datore di lavoro può
legittimamente vigilare sui lavoratori, in ordine a loro
comportamenti che siano configurabili come fonte di
responsabilità extracontrattuale (per esempio, sottrazione
di merce): infatti, la sorveglianza finalizzata alla tutela
del patrimonio aziendale, contemplata dalla norma in
questione, riguarda non solo l’attività lavorativa, ma
anche le eventuali irregolarità del comportamento dei
lavoratori.
La
Corte ha poi ricordato che la norma dell’art. 3 S.L. non
ha fatto venir meno il potere dell’imprenditore di
controllare, direttamente o mediante l’organizzazione
gerarchica della sua impresa e che è conosciuta ai
dipendenti, l’adempimento delle prestazioni dei
lavoratori, quindi accertando eventuali mancanze; tale
accertamento può avvenire anche in maniera occulta: questa
modalità di controllo è giustificata dal comportamento
illegittimo del lavoratore. Inoltre, gli artt. 2 e 3 S.L.
non impediscono al datore di lavoro il ricorso ad
investigatori privati, in difetto di espliciti divieti al
riguardo e in considerazione della libertà della difesa
privata.
Come
si vede, sebbene la sentenza del Tribunale sia stata
annullata, la giurisprudenza della Corte di cassazione è,
sul punto, piuttosto rigorosa, così da consentire al datore
di lavoro ampi margini per il controllo dell’attività dei
suoi dipendenti.
Con le prove raccolte,
l'azienda può far valere in pieno i suoi diritti, nei
confronti del personale in difetto.
